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24/09/2014 - Fatture Elettroniche emesse dai Contribuenti Minimi assoggettate all'imposta di Bollo
Premessa

Per l’accettazione delle fatture in materia di spese di giustizia indirizzate al Tribunale di Caltagirone, oltre all’inserimento del codice univoco ufficio IPA e del codice fiscale, è fondamentale indicare:

- il numero di R.G. della Cancelleria competente

- il nominativo dell’imputato/parte processuale;

inoltre la fattura elettronica deve essere emessa solo dopo essersi accertati che il decreto di liquidazione è divenuto esecutivo.

In caso contrario la fattura sarà respinta.

Le Fatture Elettroniche emesse da liberi professionisti in regime dei minimi, assoggettate all’imposta di bollo, dovranno riportare il seguente Blocco Dati:

Per la versione 1.0 del formato della FatturaPA

[2.1.1.6] DatiBollo
[2.1.1.6.1] NumeroBollo: riferimento all’assolvimento del bollo (stringa “DM17-giu-2014")
[2.1.1.6.2] ImportoBollo: ai sensi dell’art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge allo Stato, agli effetti tributari, l’imposta di bollo è a carico del fornitore e pertanto l’importo corrispondente non deve essere incluso nel campo ImponibileImporto (2.2.2.5)

Per la versione 1.1 del formato della FatturaPA supportato dal Sistema di Interscambio a partire dal 2 febbraio 2015

[2.1.1.6] DatiBollo
[2.1.1.6.1] BolloVirtuale: serve per dare evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura in ottemperanza all’art. 6, c. 2, del DM 17 giugno 2014
[2.1.1.6.2] ImportoBollo:ai sensi dell’art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge allo Stato, agli effetti tributari, l’imposta di bollo è a carico del fornitore e pertanto l’importo corrispondente non deve essere incluso nel campo ImponibileImporto (2.2.2.5).

Per ulteriori aggiornamenti consultate il sito:


http://www.fatturapa.gov.it


ART.6_c.2 DM 17.06.2014